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Strumenti per le verificazioni periodiche: quali contratti per acquisirne la disponibilità?

Nel n 3/2020 della Rivista TuttoMisure ho riportato alcune considerazioni riguardanti le modalità contrattuali attraverso cui gli organismi abilitati alle verificazioni periodiche possano acquisire la disponibilità degli strumenti, come richiesta dalle disposizioni di cui al DM 93/2017.

Tra le varie opzioni, lo stesso decreto espressamente consente il ricorso al comodato d’uso (gratuito, per definizione) che, secondo quanto disposto dall’art. 1803 del Codice civile è un contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. L’impegno che assume in questo tipo di contratto il comodatario è quello di conservare la cosa comodata secondo la diligenza del buon padre di famiglia in modo da garantirne l’integrità. Sul punto si rende necessario un distinguo riferito a quanto previsto dall’art 1176 del Codice civile con riguardo alla diligenza che si articola in due tipologie:

  1. diligentia quam pater familias: il modello di comportamento cui attenersi nell’adempimento dell’obbligazione, con l’adozione delle necessarie cautele e misure affinchè la prestazione richiesta dal debitore sia soddisfatta. Il parametro è costituito dall’uomo medio, ovvero integra la diligenza del buon padre di famiglia quel complesso di attività necessarie ed utili per l’adempimento che legittimamente ci si attenderebbe alla luce delle conoscenze ed esperienze mediamente note e condivise che si presume siano patrimonio comune della società.
  2. diligenza qualificata: Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. Sebbene la terminologia utilizzata dal codice parrebbe riferirsi alle sole attività professionali e nonostante una interpretazione stretta della norma suggerirebbe di attribuire tale campo applicativo, è ormai pacifico, come confermato dalle varie pronunce di Cassazione sul punto emanate, che livello di competenza, cura e attenzione è richiesto per qualsiasi attività svolta a titolo professionale e/o imprenditoriale. Infatti, la diligenza che ci si attende da chi svolge stabilmente e con continuità una data attività è certamente differente rispetto a quella dell’uomo medio che, benchè competente e capace, ben potrebbe difettare delle specifiche conoscenze e nozioni appartenenti a specifici ambiti o professioni senza per tale ragione essere censurabile.

COVID – 19 E RESPONSABILITA’ DATORIALE

Art. 2087 c.c. – Tutela delle condizioni di lavoro.

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro 

La disposizione codicistica impone al datore di lavoro l’adozione di specifiche misure destinate a tutelare i propri dipendenti opportune ed adeguate al progresso tecnologico e scientifico oltre che, naturalmente, idonee. La mancata applicazione di tali accorgimenti implica una responsabilità del datore di lavoro verso i prestatori che comporta grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, oltre che illecito penalmente sanzionato, con conseguente risarcimento del danno.

Purtroppo l’emergenza mondiale che viviamo a seguito della pandemia causata da Covid-19 obbliga a delle riflessioni sul punto con conseguente ripensamento della propria organizzazione aziendale, del proprio processo produttivo con la necessaria adozione di misure opportune, anche alla luce del disposto normativo di cui all’art 42 DL 18/2020 che qualifica l’infezione da Covid – 19 contratta in sede lavorativa come infortunio sul lavoro.

Numerosi sono stati i commenti degli esperti circa le corrette misure da adottare, sufficienti a garantire l’osservanza delle disposizioni da parte dei datori di lavoro, con conseguente esonero della loro responsabilità, soprattutto in assenza di previsioni normative vincolanti che attribuissero specifico valore (giuridico in specie) ai vari protocolli tecnici siglati.

A colmare il vuoto normativo è intervenuta la legge 40/2020 (di conversione del DL 23/2020) che, con l’art. 29 bis, attribuisce valenza esimente per il datore di lavoro che applichi le previsioni di cui ai protocolli.

Art. 29-bis. (( (Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19). )) ((1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche’ mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale)).

Si ricorda che l’art 1 comma 14 del DL 33/2020 (convertito con legge 74/2020) così dispone: “Le attivita’ economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita’ economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita’, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.”

Pertanto, il datore di lavoro che si attenga ai protocolli indicati dalle norme di legge:

  • protocollo 24 aprile 2020 tra Governo e parti sociali
  • protocolli adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e province autonome
  • accordi di settore

gode della esimente prevista dalla legge.

Occorre però sul punto precisare che, come da orientamento espresso dalla Cassazione nella recente sentenza n 11546/2020, la mancata adozione delle specifiche misure contemplate nei suddetti protocolli, cui corrisponda tuttavia l’adozione di cautele destinate comunque a proteggere i prestatori di lavoro, non implica automaticamente la responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro, poichè non è possibile imporre “un obbligo assoluto in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un ambiente di lavoro a “rischio zero” quando di per sé il pericolo di una lavorazione o di un’attrezzatura non sia eliminabile, così come non può ragionevolmente pretendersi l’adozione di strumenti atti a fronteggiare qualsiasi evenienza che sia fonte di pericolo per l’integrità psicofisica del lavoratore; va infatti considerato che, ove applicabile, un siffatto principio importerebbe quale conseguenza l’ascrivibilità al datore di lavoro di qualunque evento lesivo, pur se imprevedibile ed inevitabile, e nonostante l’ambito dell’art.2087 cod. civ. riguardi una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici, e non meramente possibilistici.”

si rende, pertanto, pur sempre necessaria la dimostrazione della colpa del datore di lavoro, concernente l’efficacia delle misure adottate o le eventuali omissioni, nonchè il nesso causale tra il lamentato danno occorso al prestatore di lavoro e detta negligenza datoriale.

Progetto di studio europeo

Analisi delle normative nazionali in ambito metrologico, in attuazione di direttive europee: “Legal Study to verify the Transposition of the Metrology Directives, including on Measuring and Non-Automatic Weighing Instruments, in all Member States of the European Union“. Insieme a Spark Legal Network ( www.sparklegalnetwork.eu) l’avv Scotti collabora nel team per la realizzazione di una indagine commissionata dalla UE sulla implementazione delle direttive europee riguardanti il settore della metrologia legale.

Benvenuti

vero foto sitp

 

 

Lo Studio si occupa di contenzioso civile  in sede giudiziale in materia di contratti, con particolare attenzione per la disciplina riguardante i professionisti ed i consumatori.

Inoltre, l’esperienza maturata dall’Avv. Veronica Scotti consente di fornire il più ampio supporto in materia immobiliare ed edilizia, sia per quanto concerne la consulenza in ambito contrattuale, che il successivo eventuale contenzioso, ivi compreso quello penale ed amministrativo.

Inoltre la competenza a trattare materie trasversali, acquisita dall’Avv. Scotti nel corso della sua attività quale docente a contratto presso il Politecnico di Milano, consente allo Studio di affrontare tematiche che coinvolgano aspetti tecnici e giuridici.

All’interno del sito sono reperibili approfondimenti per le sin

gole materie di specializzazione di cui lo Studio si occupa ordinariamente oltre che link a siti di interesse specifico per i singoli settori.

Ingegneria forense

L’ingegneria forense rappresenta oltre che una nuova disciplina di studio, principalmente di competenza per i tecnici che prestano la propria attività al servizio della Giustizia, anche un nuovo spirito che si inserisce in un più ampio quadro sociale che aspira ad un maggiore e diffuso rispetto della legalità.

Al fine di favorire una maggiore consapevolezza relativa alle fondamentali ed imprescindibili conoscenze tecniche che sempre più si impongono per la risoluzione dei conteziosi, in sede arbitrale o giudiziaria, si rende necessaria una sinergia tra tecnici e giuristi affinchè ciascun soggetto coinvolto nei procedimenti che richiedono indagini e competenze tecniche sia posto in grado, per la parte che lo concerne, di svolgere il proprio compito secondo la diligenza che il caso richiede.

Alla luce di tali concrete ed attuali esigenze, è necessario che coloro i quali si trovino a dover affrontare un procedimento individuino preventivamente e consapevolmente le competenze tecniche che sono necessarie per una efficace difesa. Tale scelta, però, non sempre è di facile ed immediata individuazione proprio in ragione della tradizionale tendenza  a ritenere le materie giuridiche lontane dalla tecnica.

Lo Studio è in grado di offrire un supporto completo per la soluzione di casi che implichino la contestuale presenza di competenze tecniche e competenze giuridiche, sulla base dell’esperienza maturata nel settore ingegneristico sotto il profilo giuridico oltre che sulla scorta di un contatto costante con gli esperti delle materie tecniche, in virtù anche del legame con il Politecnico di Milano.

Pubblicazioni

[1] “Inquinamento elettromagnetico: dinamica normativa e conflittualità” di Renzo Marchesi, Eleonora Perotto, Veronica Scotti pubblicato sulla rivista Inquinamento – tecnologia ambiente uomo” edito da VNU business publications n. 5 del 12 maggio 2003

[2] “L’importanza delle misure per la qualità ambientale” di Eleonora Perotto, Paola Butelli, Laura Nastasi, Veronica Scotti, in Atti del Congresso Metrologia e Qualità, Torino Lingotto febbraio 2003

[3] “La certificazione energetica degli edifici: norme, tecnologie, esperienze” di Eleonora Perotto, Mario Grosso e Veronica Scotti in Ambiente & Sviluppo n. 1 del 2007 ed. IPSOA

[4] “Certezza del diritto incertezza di misura: posizioni inconciliabili o compatibili?” di Veronica Scotti e Alessandro Ferrero in Atti del IV Congresso Metrologia e Qualità, Torino INRIM marzo 2007

[5] “Gli strumenti volontari di politica ambientale” VII capitolo del testo Corso di legislazione ambientale a cura di Stefano Maglia ed. IPSOA 2007

[6] “La rilevanza dei sistemi di gestione ambientale nel D. Lgs 152/2006” di Veronica Scotti, in Rivista Ambiente e Sviluppo n. 10/2007 ed. IPSOA

[7] “Certificazioni ambientali” – a cura di Veronica Scotti in Codice dell’Ambiente 2008 XIX Edizione Ed. la Tribuna

[8] “Il confronto dei risultati di misure ambientali con i limiti di esposizione: aspetti giuridici e problematiche aperte” in Atti del IV Convegno nazionale ARPA Controllo ambientale degli agenti fisici: nuove prospettive e problematiche emergenti – Vercelli, 24-27 marzo 2009

[9] “L’incertezza di misura: un utile strumento a favore della certezza del diritto” di Veronica Scotti e Alessandro Ferrero in Atti del V Congresso Metrologia e Qualità, Torino INRIM aprile 2009

Contratti

La vasta materia dei contratti richiede oggi necessariamente una parcellizzazione delle competenze suddivisa per settori specifici.

Lo Studio ha maturato una esperienza di supporto nella redazione ed interpretazione di contratti nel campo immobiliare ed edilizio (appalti, preliminari, compravendite di immobili da costruire o già esistenti, disciplinari di incarico per professionisti – quali ad esempio direttore lavori, progettista, acquisti di forniture e materiali edili), contratti di locazione (uso abitativo ed uso diverso) e contratti per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale (brevetti, marchi e diritto d’autore).

Urbanistica e Reati Edilizi

La materia urbanistica si presenta come un corpus normativo apparentemente unitario, vista la disciplina disposta dal TU 380/2001 con il quale il legislatore ha inteso dare una regolamentazione organica al settore, che coinvolge però numerosi altri atti normativi che concorrono a  formare il riferimento giuridico per la soluzione dei casi.

Inoltre, a complicare ulteriormente le cose, non si può trascurare la compresenza di due differenti procedimenti volti a punire una medesima condotta: processo amministrativo e processo penale.

Data la natura poliedrica della materia, che richiede competenze giuridiche sia in ambito amministrativistico che penale, oltre che tecniche, visto anche l’ampio spazio oggi riconosciuto alle consulenze tecniche, dopo la riforma del processo amministrativo si rende necessaria una valutazione approfondita e ponderata di ciascun caso al fine di disporre di strumenti difensivi adeguati in caso di contenzioso.

Lo Studio, che ha maturato nel settore edilizio ed urbanistico una esperienza pluriennale, si occupa della gestione del contenzioso in sede amministrativa e fornisce il proprio supporto per processi penali riguardanti violazioni in materia urbanistica ed ambientale, oltre che in materia di trasgressioni a quanto stabilito dal TU 81/08 per la sicurezza nei cantieri.

Responsabilità Professionale

La materia della responsabilità professionale costituisce oggi una voce molto estesa, nonchè oggetto di numerosi contenziosi che vedono coinvolte tutte le categorie professionali.

Sono sempre più frequenti i casi in cui sono a chiamati a rispondere del proprio operato i medici, i notai, i commercialisti, gli ingegneri e i tecnici in generale e gli avvocati.

La responsabilità assume spesso, per tali figure, un duplice profilo: penale, nel caso in cui siano ravvisabili elementi di reato e civile.

Lo Studio si occupa principalmente di questioni riguadanti le responsabilità attinenti le attività dei tecnici (ingegneri, architetti), anche per gli obblighi assunti in applicazione del TU 81/08:

– responsabilità penale e civile del direttore lavori, del progettista, del coordinatore dei lavori, del responsabile della sicurezza e coordinatore per la sicurezza sul cantiere

– responsabilità penale e civile extracontrattuale del libero professionista

– gestione dell’eventuale contenzioso con le compagnie di assicurazione in materia di assicurazione RCT e all risk.