Strumenti per le verificazioni periodiche: quali contratti per acquisirne la disponibilità?

Nel n 3/2020 della Rivista TuttoMisure ho riportato alcune considerazioni riguardanti le modalità contrattuali attraverso cui gli organismi abilitati alle verificazioni periodiche possano acquisire la disponibilità degli strumenti, come richiesta dalle disposizioni di cui al DM 93/2017.

Tra le varie opzioni, lo stesso decreto espressamente consente il ricorso al comodato d’uso (gratuito, per definizione) che, secondo quanto disposto dall’art. 1803 del Codice civile è un contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. L’impegno che assume in questo tipo di contratto il comodatario è quello di conservare la cosa comodata secondo la diligenza del buon padre di famiglia in modo da garantirne l’integrità. Sul punto si rende necessario un distinguo riferito a quanto previsto dall’art 1176 del Codice civile con riguardo alla diligenza che si articola in due tipologie:

  1. diligentia quam pater familias: il modello di comportamento cui attenersi nell’adempimento dell’obbligazione, con l’adozione delle necessarie cautele e misure affinchè la prestazione richiesta dal debitore sia soddisfatta. Il parametro è costituito dall’uomo medio, ovvero integra la diligenza del buon padre di famiglia quel complesso di attività necessarie ed utili per l’adempimento che legittimamente ci si attenderebbe alla luce delle conoscenze ed esperienze mediamente note e condivise che si presume siano patrimonio comune della società.
  2. diligenza qualificata: Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. Sebbene la terminologia utilizzata dal codice parrebbe riferirsi alle sole attività professionali e nonostante una interpretazione stretta della norma suggerirebbe di attribuire tale campo applicativo, è ormai pacifico, come confermato dalle varie pronunce di Cassazione sul punto emanate, che livello di competenza, cura e attenzione è richiesto per qualsiasi attività svolta a titolo professionale e/o imprenditoriale. Infatti, la diligenza che ci si attende da chi svolge stabilmente e con continuità una data attività è certamente differente rispetto a quella dell’uomo medio che, benchè competente e capace, ben potrebbe difettare delle specifiche conoscenze e nozioni appartenenti a specifici ambiti o professioni senza per tale ragione essere censurabile.